Lo Statuto dell’associazione
Statuto dell’Associazione “Istituto di studi, ricerche e formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli” approvato dall’Assemblea dei soci il 18 ottobre 2001
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione “Istituto di studi, ricerche e formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli” (in seguito designata Istituto) con sede in Roma presso il domicilio del Presidente pro tempore Rita Paris, in Via Livorno 89 – Roma c.a.p. 00162.
Possono essere istituite sedi secondarie o sezioni in Italia e all’estero.
Articolo 2
La associazione si propone ed ha per scopo:
a) promuovere studi, ricerche, dibattiti, convegni, iniziative di analisi e documentazione attorno ai problemi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e incoraggiare i rapporti di collaborazione fra università, soprintendenze, istituti di ricerca specialmente nel campo della catalogazione, del restauro, della museologia;
b) svolgere attività di formazione – attraverso corsi, cicli di lezione, seminari, altre consimili attività – nel campo dei beni culturali e ambientali, con particolare attenzione per i problemi legislativi, economici, amministrativi e per l’esperienza concreta di programmazione e di intervento;
c) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni che richiamando e valorizzando l’opera di studio, di organizzatore della cultura, di riformatore sul campo della politica della tutela svolta da Ranuccio Bianchi Bandinelli e da Giulio Carlo Argan, affrontino altresì i nuovi temi che si pongono oggi alla ricerca culturale negli ambiti predetti.
Articolo 3
Sono organi dell’Istituto:
– l’Assemblea dei Soci
– il Presidente e, facoltativamente, il Vice Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– il Comitato Esecutivo;
– il Comitato Scientifico;
– il Collegio dei Revisori, se istituito.
Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni; tutti i membri eletti sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite salvo per quanto previsto dal successivo articolo 6.
È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attività svolta a favore della associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare un compenso per i membri degli Organi associativi che svolgono attività in favore della associazione e per il raggiungimento degli scopi.
Articolo 4
L’assemblea dei soci si riunisce annualmente entro il 30 aprile di ogni anno per discutere ed approvare il bilancio consuntivo delle attività svolte nell’anno precedente e le linee programmatiche per il nuovo anno. Può anche essere convocata in altra circostanza su particolari temi per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli associati.
L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione della date dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e dell’eventuale seconda convocazione, da inviarsi in forma scritta agli associati almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti. Di essa viene redatto apposito verbale.
L’assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, deve nominare un segretario.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia la quota associativa versata. Tutti i soci che siano in regola con le quote associative hanno diritti di partecipazione e di voto in assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta.
Articolo 5
Il Presidente, ove non abbia direttamente provveduto l’Assemblea, è eletto dal Consiglio fra i suoi membri; a lui spetta la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; presenta annualmente all’Assemblea dei soci la relazione sull’attività svolta e il programma per il nuovo anno. Può delegare in tutto o in parte l’esercizio delle sue funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l’Assemblea, può anche nominare fra i suoi membri un Vice Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in casi di impedimento o assenza del Presidente. La firma del Vice Presidente attesta di per sè l’assenza o l’impedimento del Presidente.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci a un massimo di trenta membri, eletti dalla assemblea.
Il Consiglio può cooptare altri membri fino al raggiungimento del numero massimo previsto dal presente statuto.
Esso definisce, sulla base delle linee generali approvate dall’assemblea dei soci e delle proposte del Comitato Scientifico, il programma di attività dell’Associazione e sovrintende alla sua esecuzione.
Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre alla discussione e al voto dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione.
Il Consiglio nomina al suo interno un Comitato Esecutivo, composto da cinque a nove membri, tra i quali il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato.
Può nominare al suo interno uno o più coordinatori per ogni ramo di attività della Associazione.
Articolo 7
E’ compito del Comitato Esecutivo l’attuazione dei programmi deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio, e l’espletamento delle funzioni esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione. Cura la tenuta dei libri e dei documenti contabili e l’espletamento della attività amministrativa nel rispetto delle delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
In particolare spetta al Comitato Esecutivo stabilire l’ammontare delle quote di partecipazione annuali o una tantum per l’ammissione, e deliberare, senza obbligo di motivazione, sulla ammissione dei nuovi soci. La quota associativa non è comunque rivalutabile né trasmissibile.
Il Comitato può assumere delibere di urgenza, richiedendo la convocazione in tempi brevi del Consiglio Direttivo per sottoporle a ratifica.
Il Comitato è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 8
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea per l’approvazione del bilancio e del rendiconto annuale, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
La qualità di associato si perde per dimissioni, esclusione, decadenza o morte dell’associato.
L’esclusione può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei riguardi dei soci che non adempiano agli obblighi previsti dal presente statuto o dalle delibere degli organi dell’associazione; il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del socio che sia in mora con il pagamento della quota associativa; esclusione e decadenza non possono essere pronunciati se non dopo espresso richiamo del Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo per un numero massimo di venti componenti ed è composto da persone che abbiano particolare competenza sui problemi della tutela e della conservazione dei beni culturali, sulla relativa legislazione e su tutte le materie che costituiscono gli scopi dell’Associazione.
Il Comitato scientifico resta in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato
Il Coordinatore responsabile del Comitato Scientifico ha il compito di coordinarne l’attività; esso è designato dal Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore responsabile convoca il Comitato Scientifico e lo presiede; può convocare riunioni solo di alcuni dei suoi membri in relazione alla specificità delle materie da trattare.
Il Comitato Scientifico elabora studi e ricerche, può promuovere al suo interno anche con la partecipazione di personalità esterne, gruppi di lavoro su singoli temi. Esso formula proposte e collabora con il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ed il Presidente per quanto concerne il programma delle iniziative e l’attività scientifica dell’Associazione.
L’Assemblea ed il Consiglio Direttivo possono cooptare nuovi membri nel Comitato Scientifico fino a copertura del numero massimo dei componenti previsti.
I membri del Comitato Scientifico sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; parallelamente il Presidente ed il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico.
Per assumere delibere che disattendono i pareri del Comitato Scientifico le delibere degli Organi sociali devono essere espressamente motivate.
Articolo 10
Il patrimonio della associazione è costituito da contributi, lasciti. donazioni, erogazioni da soggetti pubblici e privati a tal fine destinati.
Le entrate della associazione sono costituite dalle quote associative dei soci e entrata c/o contributo connesso alla attività della associazione, che sarà comunque destinato alla attività della associazione ed al conseguimento dei suoi scopi, così come gli eventuali avanzi di gestione.
Per l’attività commerciale eventualmente esercitata dalla associazione. nel rispetto dell’articolo 3 della legge 460 del 1997 verrà tenuta una contabilità separata.
In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 11
L’Associazione può cooperare, per il perseguimento dei fini indicati all’articolo 2, con altre istituzioni pubbliche o private di studio, ricerche, formazione. Il programma di cooperazione è approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Il presente Statuto può essere modificato col voto favorevole dei due terzi degli associati presenti in assemblea.
Articolo 13
Il socio dimissionario o uscente o gli eredi del socio defunto non possono ripetere quanto versato all’Associazione a titolo di quota associativa o ad altro titolo, se non per quanto versato a titolo di prestito o anticipazione personale.
In caso di scioglimento della associazione il patrimonio residuo verrà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea che delibera lo scioglimento, obbligatoriamente ad altra associazione avente finalità analoghe o affini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 co. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme legge in materia.