Osservazioni dell’Associazione alla proposta di legge n. 2427 relativa al patrimonio privato vincolato

Osservazioni dell’Associazione alla proposta di legge n. 2427 relativa al patrimonio privato vincolato

La proposta di legge 2427 che prevede modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 …., è indirizzata al patrimonio culturale privato con il fine di garantirne la tutela e la valorizzazione e la fruizione, oltre che la conservazione, nei casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (quindi pubblico) ai sensi dell’art 13 del codice stesso.
L’esercizio di ricorrere ripetutamente a modifiche al codice è estremamente grave, poiché stravolge un dispositivo coerente elaborato per riunire le diverse articolazioni della tutela, sempre nell’interesse culturale e pubblico, quale elemento attuativo della Costituzione.
L’incentivazione nei confronti di privati che sostengono l’onere del mantenimento del patrimonio di loro proprietà – in molti casi remunerativo attraverso bigliettazione ed eventi – nella proposta (art.1, 1, c) prevede genericamente incentivi fiscali o economici che dovrebbero invece rispondere a criteri definiti e che tengano conto prioritariamente dello stato conservativo del bene e altre circostanze.
L’art 2, nell’insieme, prevede la semplificazione per interventi sul “patrimonio culturale privato”. Per semplificazione si intende che venga eluso quanto previsto dalle norme di tutela nelle procedure di interventi edilizi quali conservazione, manutenzione, restauro, operazioni cioè di estrema rilevanza nel mantenimento del bene, nel rispetto dei caratteri che ne costituiscono il valore e l’identità, con “decisioni rapide in deroga alla normativa”, come dichiarato. Premesso che anche la manutenzione deve seguire procedure di garanzia per la corretta conservazione, è evidente che tali operazioni non possono che essere svolte sotto il sapiente controllo dei professionisti delle Soprintendenze, super qualificati che operano nell’ambito dei compiti istituzionali, nell’interesse pubblico riconosciuto dai vincoli. Ogni punto di questo articolo (in alcuni casi poco chiaro) non può trovare riscontro nella procedura poiché il decreto di dichiarazione di interesse culturale, quindi pubblico, contiene le prescrizioni che sono ineludibili.
Il continuo tentativo di ridimensionare i ruoli delle Soprintendenze e di ridurre i tempi per i procedimenti risulta incomprensibile e dannoso nei confronti del patrimonio culturale privato quando sia intervenuto il decreto di vincolo. Si antepone la tempestività, fuori dalle norme vigenti, alla qualità dei risultati. Nessuno consapevolmente potrebbe volere questo per il patrimonio di cui si riconosce, anche in premessa di questa proposta, l’inestimabile valore.
Con questo assunto ci si aspetterebbe che il Parlamento, l’organo centrale dello Stato che rappresenta direttamente i cittadini, promuovesse iniziative per il miglioramento delle condizioni di lavoro delle Soprintendenze che assicurano la cura e la valorizzazione di questo patrimonio, attraverso competenze non sostituibili, piuttosto che mirare a sminuirne il ruolo a compiti burocratici ai quali tagliare il tempo necessario per lo studio delle procedure. Dotare le Soprintendenze degli organici e degli strumenti necessari potrebbe realmente contribuire ad una riduzione dei tempi, assicurando nel contempo l’attenzione necessaria verso un patrimonio speciale.
Analogamente inconcepibile è la possibilità della prelazione di beni privati inclusi in uno stesso complesso monumentale, assegnando ai privati le prerogative dello Stato che opera ai fini di pubblico interesse; l’acquisto di tali beni può sempre essere svolto con accordi tra le parti, ove vi sia interesse, ma il riconoscimento di una prelazione per un privato è inapplicabile, peraltro di interessi privati di possibili altri interessati all’acquisto del bene.
Il “patrimonio culturale privato”, ossia l’insieme dei beni culturali di proprietà privata per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale, articolo 13 del codice, non può costituire quindi un settore a parte, regolato da procedimenti semplificati per interventi specifici, trattandosi di un patrimonio soggetto al rispetto di quanto sancito dal decreto di vincolo, nell’interesse del patrimonio stesso, del suo valore e della sua identità. Si propongono addirittura la SCIA e le verifiche ex post. Attenzione! la modifica delle regole fissate per legge potrebbe causare una deregolamentazione pericolosa per il patrimonio a cui la proposta di legge si riferisce e danni irreversibili.
E’ impensabile l’unificazione dei vincoli monumentali con quelli paesaggistici poiché si tratta di valori diversi che determinano approcci diversi, in alcuni casi anche in relazione con altre amministrazioni, ove esistenti i PTPR.
Non è possibile affrontare tutti i temi della proposta che richiederebbe molti approfondimenti. Si ritiene tuttavia doveroso rappresentare la gravità per l’identità del nostro Paese che vedrebbe una parte del proprio patrimonio culturale, di interesse pubblico, gestita nell’interesse privato, con il rischio di una tutela a parte, al di fuori delle regole vigenti, in quanto guidata dalla semplificazione burocratica.
Non è risultato chiaro l’inserimento dell’articolo 4 che reca una delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali con la previsione che tali società possano accedere a finanziamenti pubblici e privati anche per beni senza scopo di lucro e che le stesse debbano accantonare risorse per la manutenzione.
Si segnala la prevalenza a tutti gli effetti dell’interesse pubblico sancito per i beni che hanno ricevuto una dichiarazione di interesse culturale dallo Stato che li identifica come tali per le caratteristiche intrinseche e ne definisce radicalmente lo status giuridico in quanto la sua conservazione e fruizione sono ritenute fondamentali per la memoria storica e l’identità del Paese e parte del patrimonio culturale della collettività.

Scarica la proposta di legge

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