Il disegno di legge intitolato “Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio” in questi giorni in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana (a firma dei deputati Sammartino, Aricò, Bulla, Cafeo, ecc.), presenta nel suo insieme aspetti di incostituzionalità riguardo al mancato rispetto del principio dettato dall’articolo 9 dell’obbligo della tutela del “Paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione” e contiene norme che confliggono con la legislazione nazionale di tutela che dà attuazione al dettato costituzionale dell’art. 9.
Le associazioni Italia Nostra e Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli esprimono grande preoccupazione in merito a tale disegno di legge che presenta aspetti di illegittimità, in quanto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio non è suscettibile di recepimento perché è legge vigente fin dalla sua approvazione tramite D.L. n.42/2004 e s.m.i. Il DDL si configura, quindi, come travalicamento dei limiti imposti alle norme regionali dalla gerarchia delle leggi nell’ordinamento giuridico italiano. Inoltre, modificherebbe i compiti istituzionali degli organi tecnico-scientifici regionali delegati dallo Stato ad esercitare gli obblighi di tutela del patrimonio culturale imposti dal dettato costituzionale.
Invece il disegno di legge in esame non affronta le problematiche reali dell’attuale sistema regionale di tutela, queste di sua esclusiva competenza, che costituiscono la causa principale dell’inefficienza amministrativa nell’espletamento da parte della Regione Siciliana dei compiti costituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale conservato nei suoi territori, per il quale è competente a seguito della delega delle funzioni statali da parte del Presidente della Repubblica, contenuta nei DPR nn. 635 e 637 del 30 agosto 1975.
L’inefficienza amministrativa discende dalle attuali distorsioni nell’assetto organizzativo dell’amministrazione regionale dei beni culturali che sono evidenti anche solo a scorrere l’organigramma delle strutture centrali e periferiche dell’Assessorato dei beni culturali e dell’Identità siciliana. Infatti, a seguito dell’istituzione del “ruolo unico della dirigenza” con la L. R. 10/2000, e della conseguente soppressione di fatto del “ruolo tecnico dei beni culturali”, è sparito qualsiasi ordinamento disciplinare degli incarichi dirigenziali e direttivi delle Soprintendenze, Biblioteche, Musei e Parchi archeologici.
Ad esempio quasi tutti i Parchi e i Musei archeologici, come anche la maggioranza delle sezioni tecnico scientifiche per i beni archeologici delle Soprintendenze non sono dirette da archeologi, come anche tutte le sezioni per i beni storici-artistici, demoetnoantropologici e bibliografici delle Soprintendenze siciliane non siano dirette rispettivamente da storici dell’arte, antropologi e bibliotecari.
Oggi l’intero sistema istituzionale pluridisciplinare di tutela del patrimonio culturale della Regione Siciliana, fondato sulla unificazione di competenze diverse negli stessi enti di tutela, le Soprintendenze territoriali, è stato disarticolato. Tale crisi del sistema regionale di tutela si evidenzia in tutta la sua gravità oggi nel confronto con l’attuale sistema nazionale che ha preso a modello proprio le Soprintendenze uniche siciliane per una riforma delle strutture periferiche del MiBACT, con la finalità dichiarata di realizzare una tutela multidisciplinare e contestuale del patrimonio culturale della Nazione. La tutela olistica dei beni culturali, obiettivo dichiarato della innovativa normativa regionale, prodotta quarant’anni fa in forte anticipo con il quadro legislativo nazionale, è, oggi, proprio in Sicilia, impossibile da realizzare da parte delle Soprintendenze a causa del caos organizzativo prodotto da successive leggi e atti amministrativi che hanno distrutto l’assetto multidisciplinare degli Istituti siciliani di tutela.
L’unica ossessione dei Governi regionali che si sono succeduti in questi ultimi decenni è stata ed è ancora il pervicace tentativo di sottrarre ai competenti Organi tecnico scientifici, delegandole all’esecutivo o agli enti locali, le autorizzazioni paesaggistiche, al fine di “liberare” dai vincoli di tutela dettati dalla Costituzione la pianificazione territoriale e renderla assoggettabile agli interessi speculativi.
In conclusione, il disegno di legge in esame si rappresenta come un dispositivo di norme che, per un verso, hanno l’obiettivo dichiarato di recepire la legislazione nazionale di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, che, invece, non è assolutamente suscettibile di recepimento, in quanto norma di rango costituzionale. Per altro verso, tali norme rivelano chiaramente l’obiettivo strumentale, non confessabile, di depotenziare in Sicilia la potestà di autorizzazione degli Enti regionali di tutela, la cui azione è stata, per la verità, già molto fiaccata dal rapporto troppo stretto con gli esecutivi politici che hanno determinato, negli ultimi decenni, un continuo svuotamento degli organici tecnico-scientifici ed un vero e proprio caos organizzativo.
Ebe Giacometti
Presidente Italia Nostra
Rita Paris
Presidente Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli
Leandro Janni
Presidente Italia Nostra Sicilia